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Norme e legislazione
per capirne un po' di più
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DIRETTIVA MID: COSA È OPPORTUNO CONOSCEREDomande e risposte commentate dall'esperto Caleffi
COSA È LA DIRETTIVA MID? A QUALE TIPOLOGIA DI STRUMENTI DI MISURA SI APPLICA?DA QUANDO LA DIRETTIVA MID È IN VIGORE IN ITALIA?L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COSA COMPORTA PER IL TERMOTECNICO, L’INSTALLATORE, L’UTENTE FINALE?CHI CONTROLLA L’EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, N° 22?QUALI SONO LE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, N° 22?I PRODOTTI CONTABILIZZAZIONE CALEFFI SONO CERTIFICATI?SCARICA DOMANDE E RISPOSTE IN UN PRATICO FORMATO 'DA SCRIVANIA'COSA È LA DIRETTIVA MID?
La direttiva europea 2004/22/CE, meglio nota come direttiva MID (Measuring Instruments Directive), è una direttiva
comunitaria che si applica agli
strumenti di misura e ne regolamenta la produzione, commercializzazione e la messa in
servizio.
La MID introduce una “MARCATURA METROLOGICA SUPPLEMENTARE (M)” da affiancare alla ormai ben nota marcatura CE.
A QUALE TIPOLOGIA DI STRUMENTI DI MISURA SI APPLICA?
La direttiva si applica a:
- Contatori dell’acqua
- Contatori Gas
- Contatori energia elettrica
- CONTATORI DI CALORE
- Tassametri
- Strumenti di misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall’acqua.
DA QUANDO LA DIRETTIVA MID È IN VIGORE IN ITALIA?
La direttiva MID è stata recepita dallo stato italiano mediante D.Lgs. 2 Febbraio 2007, N° 22 “Attivazione della direttiva
2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 64 del 17-03-2007 Suppl. ordinario n° 73/L è entrato in vigore il 18 Marzo 2007.
L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COSA COMPORTA PER IL TERMOTECNICO, L’INSTALLATORE, L’UTENTE FINALE?
Il termotecnico, per gli usi residenziali, commerciali e/o industriali,
è tenuto a prescrivere l’impiego di strumenti conformi
alla direttiva, mentre
l’installatore è tenuto ad accertarsi che gli strumenti utilizzati siano conformi alla MID.
Per quanto riguarda l’utente finale i riflessi sono evidenti, maggiore tutela in quanto consumatore, maggiore trasparenza
nelle transazioni commerciali.
CHI CONTROLLA L’EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, N° 22?
Poichè al momento non sono stati ancora individuati i soggetti incaricati di svolgere attività di vigilanza sul mercato, per ora l’attività di vigilanza è svolta dagli uffici metrici delle Camere di Commercio.
QUALI SONO LE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, N° 22?
L’art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo, salvo che il fatto costituisca reato, prevede una sanzione amministrativa a
carico di chiunque commercializza e mette in servizio strumenti di misura non conformi alle disposizioni del decreto
legislativo stesso.
Tale sanzione consiste nel pagamento di una somma da 500 a 1500 Euro per ciascuno strumento commercializzato e messo
in servizio.
I PRODOTTI CONTABILIZZAZIONE CALEFFI SONO CERTIFICATI?
Sui contatori di calore Conteca serie 7554 per l’adempimento delle procedure previste dalla citata direttiva ci siamo rivolti a due degli organismi notificati più prestigiosi ed autorevoli presenti in Europa: il PTB di Berlino ed il METAS-CERT di Berna.
Nessun altro costruttore dispone al momento di contatori di calore dotati, come la nostra apparecchiatura Conteca serie 7554, di misuratore di portata di tipo volumetrico e conformi alla direttiva MID. Inoltre, vi sono costruttori che dichiarano la conformità alla MID, ma si riferiscono a contatori magnetici o ad ultrasuoni che risultano essere molto più costosi rispetto al contatore serie 7554.
Scarica certificazioni.
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