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Newsletter01/2011

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE
La ripartizione delle spese di riscaldamento in ragione dei consumi è una problematica che contrasta con il regolamento vigente in condominio che, di norma, prevede un tipo di ripartizione in ragione puramente millesimale.
E' quindi opportuno verificare come sia possibile modificare tali regolamenti adeguandoli ad un diverso sistema di riparto
, cioè basato sulla tariffa binomia.
Due sono le tipologie dei regolamenti di condominio: uno assembleare e l'altro contrattuale. Il primo consente la modifica del regolamento di ripartizione spese con metodo a maggioranza: cioè per approvare il cambiamento è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea, che siano pari ad almeno 500 millesimi del valore del condominio. Il secondo prevede, tecnicamente, un'approvazione unanime dei condomini della richiesta di modifica del regolamento, questo per evitare che si applichino limitazioni di accesso alle cose comuni.
Per ovviare a queste restrizioni, già nel 2007 la Suprema Corte ha stabilito che la modifica del regolamento condominiale in materia di disciplina dei beni comuni non è da considerarsi a natura limitativa, pertanto non necessita del consenso totalitario dei condomini. A fine 2010 la Suprema Corte ha ribadito che "[…] non ha natura contrattuale il regolamento che avendo ad oggetto l'ordinaria amministrazione e il miglioramento del godimento della cosa comune rientra nelle attribuzioni dell'assemblea e […] può essere modificato dalla maggioranza dei condomini […]" (Cass. 4 giugno 2010 n. 13632).
Riassumendo, la gestione è stata razionalizzata a 501 millesimi per tutte le tipologie di regolamento condominiale.
 
 
Definito quanto sopra, la contabilizzazione dei consumi non incontra più limiti di applicazione, tanto che viene agevolata anche dal legislatore.
Nel comma 9 del DPR 59-2009 si stabilisce che nei condomini esistenti con più di 4 unità abitative o uffici, o comunque in quelli con caldaia di potenza superiore a 100 kW, se dotati di caldaia centralizzata, non è di regola possibile trasformare l’impianto da unico a termoautonomo. Pochi sono i casi in cui un termotecnico riesce a dimostrare la presenza di impedimenti di forza maggiore che non contrastino con il perseguimento del risparmio energetico. Inoltre, il comma 10 dello stesso DPR stabilisce che nella stessa tipologia di edifici la contabilizzazione del calore diventa obbligatoria in caso di installazione o ristrutturazione dell’impianto termico. Inoltre, ogni unità dovrà essere dotata di un contatore che misuri il combustibile utilizzato, e pagherà in proporzione ai consumi. Anche qui si fa eccezione per motivi di forza maggiore.

Ricordiamo, infine, che in Piemonte vigono anche sanzioni molto dure per chi non attua la contabilizzazione (da 5 mila a 15 mila euro), ai sensi dell’ articolo 19 della legge 28/5/2007 n. 13.
 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI:
 
Direttiva 2010/31/CE in materia di prestazione energetica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18/06/2010. (0.87 MB) Essa sostituirà la 2002/91/CE, la quale sarà abrogata dal 1 febbraio 2012.
A titolo informativo, gli Stati membri dovranno recepire tale direttiva e tutti gli edifici costruiti dal 31 dicembre 2020 dovranno essere conformi ai più elevati standard di risparmio energetico ed alimentati principalmente da energie rinnovabili.
 
Legge 28/5/2007 n. 13 (0.11 MB) in cui è contenuto l’art. 19.
 
 
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